1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.441.200 euro, si provvede, quanto a 4.771.200 euro, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 347, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e, quanto a 1.670.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale