Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.441.200 euro, si provvede, quanto a 4.771.200 euro, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 347, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e, quanto a 1.670.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.